Art. 1.
(Limiti al cumulo di incarichi).

      1. Nei settori connessi con la carica contestualmente ricoperta, non possono esercitare attività professionali o di lavoro autonomo ovvero svolgere funzioni di gestione, comunque denominate, in società o in attività private di rilievo imprenditoriale:

          a) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel territorio da essi amministrato;

          b) gli amministratori, i presidenti, i liquidatori, i sindaci o i revisori, i direttori generali o centrali di associazioni o enti che gestiscono servizi di qualunque genere per conto dello Stato, degli enti locali o delle altre amministrazioni pubbliche, o ai quali lo Stato, gli enti locali o le amministrazioni pubbliche contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
      2. Non possono svolgere funzioni o ricoprire incarichi di presidente, amministratore, sindaco o revisore né analoghe funzioni di responsabilità, comunque denominate, né assumere incarichi di consulenza di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o da enti pubblici economici, nonché in enti sottoposti a vigilanza da parte delle medesime amministrazioni pubbliche:

          a) i parlamentari nazionali;

          b) i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

 

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          c) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

      3. Il divieto di cui al comma 2 si estende all'anno successivo alla cessazione dalla carica. Per gli amministratori di enti locali l'estensione del divieto all'anno successivo alla cessazione dalla carica è limitato alle nomine e alle designazioni da parte di organi di governo dell'ente locale presso il quale l'amministratore ha svolto il proprio incarico, di altri enti locali della stessa regione e della regione medesima.
      4. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le esclusioni di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.
      5. Alle incompatibilità relative ad amministratori di enti locali e ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano gli articoli 68, 69 e 70 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      6. Alle incompatibilità relative ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
      7. Entro trenta giorni dal determinarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, i parlamentari nazionali hanno l'onere di optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata nel termine stabilito, il mandato non elettivo cessa ed è fatto divieto di corrispondere il relativo compenso.
      8. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, che versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dal medesimo comma 2 hanno l'onere di optare per una delle cariche fra loro incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine, l'interessato decade dall'incarico non elettivo ed è in ogni caso fatto divieto di corrispondergli il relativo compenso.

 

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      9. Per i presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle regioni, la legge regionale attua i princìpi fondamentali desumibili dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
      10. Per i presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale, le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.